L’Organismo paritetico EBINASPRI, così come prevede il comma 12 dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 modificato dal D. Lgs. 106/09, organizza direttamente corsi RLS. Sempre come prevede il Decreto, offre la propria collaborazione agli enti di formazione ed altri soggetti che devono formare la figura di RLS.
Si riporta il comma 12 dell’articolo 37 - D. Lgs. 81/08 così come modificato dal D. Lgs. 106/09:
"12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori".
Approfondimenti sulla figura del Rappresentante del Lavoratori.
Chi e' il Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza?
Il «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza» è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
la figura di RLS può essere una o più persone elette o designate dai lavoratori nell'ambito delle RSU;
Quanti RLS per azienda?
In base al numero di dipendenti si prevedono:
1 RLS in aziende fino a 15 dip. (eletto fra i lavoratori o su base territoriale)
1 RLS in aziende da 16 a 200 dip. (eletto in ambito RSU)
3 RLS in aziende da 201 a 1000 dip. (eletto in ambito RSU)
6 RLS in aziende oltre a 1000 dip. (eletto in ambito RSU)
Durata del mandato
Il mandato del/degli RLS è di durata triennale.
Formazione agli RLS
L’azienda è tenuta a fornire adeguata formazione agli Rls, da svolgere durante l’orario di lavoro con moduli formativi della durata almeno di 32 ore e i cui oneri sono a totale carico del Datore di lavoro.
Il modulo formativo dovrà essere svolto secondo i criteri stabiliti dagli Organismi Paritetici e quindi L’EBINASPRI
La figura dell’RLS deve disporre di un adeguato monte ore da utilizzare per svolgere il suo ruolo. In particolare:
12 ore annue aziende fino a 5 dipendenti
30 ore annue aziende da 6 a 15 dipendenti
40 ore annue aziende oltre i 15 dipendenti per ogni rls
Compiti dell'RLS:
- riceve schede di sicurezza dei prodotti e tutto il materiale inerente la sicurezza (es. registro infortuni)
- controlla l'applicazione delle leggi in materia di sicurezza
- partecipa alla riunione annuale per la programmazione dei piani di sicurezza
- si confronta costantemente col servizio di prevenzione e protezione
- segnala al servizio di prevenzione aziendale i fattori di rischio riscontrati nell'azienda
- può ricorrere all'organo di vigilanza
- propone soluzioni di bonifica
L’RLS è consultato preventivamente in relazione a:
- nomina del servizio di prevenzione e protezione
- nomina della squadra antincendio
- nomina della squadra primo soccorso
- valutazione dei rischi
- programmazione-realizzazione-verifica dei piani di prevenzione
- formazione e informazione dei lavoratori
N.B. Per questa casistica, nonchè per le visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti e per le riunioni periodiche tenute con i referenti aziendali per la sicurezza, non viene utilizzato il previsto monte ore annuale a disposizione degli RLS.
In base agli accordi Interconfederali applicativi del D.L.gs. 626/94 ogni atto di consultazione deve risultare a verbale.
Gli RLS devono avere il tempo necessario per poter esprimere eventuali considerazioni sulle materie oggetto della consultazione.